Vendite sottocosto
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022, 14:42
Descrizione Procedimento
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
I prodotti in vendita sottocosto vanno tenuti separati da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio .
In caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale va effettuata specifica comunicazione con l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibile del periodo di vendita.
Requisiti
- Titolarità attività commerciale nel territorio comunale
- Le vendite promozionali sono consentite per un massimo di tre volte nel corso dell'anno (solare); tra una vendita sottocosto e la successiva deve essere decorso un periodo di tempo almeno pari a 20 giorni. Si fa eccezione a tale limitazione nel solo caso che la precedente vendita sia avvenuta nel mese di dicembre e la successiva è la prima del nuovo anno
- Il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta
Documentazione Necessaria
- Modulo vendite sottocosto
- Elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto al fine di favorire l’attività di controllo
Costo
Nessuno
Nessuno
Normativa
D.P.R. 06/04/2001 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
D.P.R. 06/04/2001 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
Tempistica
La durata di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a dieci giorni. La vendita va comunicata al Comune almeno 10 giorni prima del suo inizio, salvo che per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 218/2001.
La durata di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a dieci giorni. La vendita va comunicata al Comune almeno 10 giorni prima del suo inizio, salvo che per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 218/2001.
Modulo vendite sottocosto