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Vendite di liquidazione

Ultima modifica 19 settembre 2023

 
Descrizione Procedimento
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
 
Requisiti
  • Titolarità attività commerciale nel territorio comunale
  • Le vendite di liquidazione sono consentite durante tutto l'anno ma solo al verificarsi delle specifiche condizioni sopra indicate.In caso di trasformazione o di rinnovo dei locali le suddette vendite di liquidazione sono consentite per una sola volta in ciascun anno solare e non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i saldi e, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.
  • Le vendite di liquidazione possono durare al massimo 13 settimane; in caso di trasformazione o rinnovo dei locali la durata massima è di 6 settimane.
Documentazione Necessaria
  • Comunicazione vendita di liquidazione
  • Alla comunicazione di vendita di liquidazione deve essere allegata la documentazione corrispondente ai singoli casi: S.C.I.A.  modello B per cessazione di attività di vicinato, atto di rinuncia della specifica autorizzazione per cessazione di media/grande struttura di vendita, atto di compravendita o almeno preliminare di vendita registrato per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, S.C.I.A. modello A per trasferimento esercizio di vicinato ovvero modello COM2 per trasferimento media/grande struttura, copia permesso di costruire/D.I.A. edilizia, preventivi di spesa relativi ai lavori da eseguire per trasformazione o rinnovo dei locali
  • Copia documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza.
 
Costo
Nessuno.
 
Informazioni a tutela dei consumatori per le vendite straordinarie
Nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente:
  • il prezzo normale di vendita iniziale
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
E' facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E´ vietato all´operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto sopra indicato.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla legge regionale.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l´operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l´ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al Comune contestualmente alle altre eventuali comunicazioni sopra previste.
L´eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
Nel corso delle vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie di cui alla legge regionale in oggetto è vietato l´uso della dizione ‘vendite fallimentari´ come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
 
Normativa
Articolo 114 L. R. Lombardia n.6 del 2.2.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Tempistica
La comunicazione va consegnata al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita.
Comunicazione vendita di liquidazione
11-07-2022

Allegato formato rtf


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