TASI (fino al 31.12.2019)
Ultima modifica 12 aprile 2022
Descrizione Procedimento
La TASI dal 1.01.2014 rappresenta una dei tre tributi che compongono la IUC (con la TARI e l’IMU)
La Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge 208/2015, ha previsto:
- da un lato l’esclusione della abitazioni principali e relative pertinenze dalla TASI (art. 1 co. 14), non solo per il possessore, ma anche per l’utilizzatore e per il suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9 (immobili di lusso),
- dall’altro il contestuale blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015 (art. 1 co 26), con il che per le tipologie di immobili (“altri fabbricati” e “aree edificabili”) relativamente alle quali nell’anno 2015 era stato stabilito l’azzeramento dell’applicazione della TASI non sarà possibile applicare il tributo in oggetto per l’anno corrente
L’aliquota stabilita è del 1,4 per mille per le sole categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. Pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
Requisiti
Possesso o detenzione a qualsiasi tipo di fabbricati.
Documentazione Necessaria
Per tutti i fabbricati iscritti o iscrivibili (ai sensi di Legge) in catasto, la rendita risultante dalle visure catastali
Costo
Consultare l’allegato regolamento e aliquote.
Normativa
Legge 147/2013 e sue modifiche ed integrazioni
Tempistica
Versamento in acconto entro il 16 giugno (se festivo il giorno successivo) e versamento a saldo entro il 16 dicembre (se festivo il giorno successivo)
Documentazione