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Richiesta accesso documentale

Ultima modifica 5 gennaio 2023

 
Descrizione Procedimento
Il procedimento consiste nel garantire il diritto di accesso documentale da parte dei cittadini nel rispetto dei diritti degli eventuali controinteressati.
Qualora il responsabile del procedimento, in base al contenuto del documento richiesto o di quelli allo stesso connessi, individui soggetti controinteressati, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso documentale.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Entro trenta giorni il responsabile del procedimento decide con provvedimento motivato circa l'istanza di accesso documentale, specificando anche le modalità di tutela di cui all'art. 25 comma 4 della L. 241/1990.
Decorso inutilmente il termine la richiesta di accesso si intende respinta.
 
Requisiti
Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso documentale tutti i soggetti che hanno un interesse personale, concreto ed attuale corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l’accesso.
 
Documentazione Necessaria
Modulo per la richiesta di accesso documentale
Copia documento d’identità del richiedente
Documentazione che comprovi l’interesse diretto, concreto e attuale del richiedente e/o delegante;
In caso di delega la copia di un documento di riconoscimento del delegante
 
Costo
La sola visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copie cartacee è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca stabiliti dalla Giunta:
€ 0,30 a facciata per A4 in b/n
€ 0,50 a facciata per A4 a colori
€ 0,80 a facciata per A3 in b/n
€ 1,00 a facciata per A3 a colori
oltre a
€ 5,00 per la ricerca di atti fino a 5 anni antecedenti la richiesta
€ 10,00 per la ricerca di atti con data oltre 5 anni dalla richiesta
Copie in grandi formati presso copisteria: € 10,00 oltre al costo di riproduzione copie.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Nei casi in cui sia esplicitamente richiesta la trasmissione della copia al recapito indicato dall’istante e ove non ostino motivi di natura tecnica ed organizzativa, il pagamento potrà avvenire oltre che tramite apposito conto corrente anche mediante sistemi elettronici.
Qualora la copia del documento sia richiesta per posta il Comune provvede all’invio degli atti richiesti previo accertamento dell’avvenuto versamento degli importi corrispondenti alla richiesta formulata, maggiorati delle spese postali.
E' vietato consegnare a terzi documenti conservati presso gli uffici comunali.
 
Normativa
Regolamento in materia di accesso
L. n. 241/1990
D.P.R. 184/2006
L. n. 190/2012
D. Lgs. n. 33/2013
 
Tempistica
L’accesso documentale viene garantito entro 30 giorni dalla richiesta.
Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni. In tale caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.
Ove pervenga richiesta avente ad oggetto documenti formati o detenuti da altra amministrazione, la richiesta viene trasmessa immediatamente all'amministrazione competente dandone comunicazione all'interessato, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente.
 
 
MODULO RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE
11-07-2022

Allegato formato doc

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO
11-07-2022

Allegato formato pdf


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