Richiesta accesso civico semplice
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022, 17:04
Descrizione Procedimento
L'accesso civico semplice è la richiesta di documenti, informazioni o dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati dall'Amministrazione sul portale istituzionale in base alla normativa vigente e dei quali è stata omessa la pubblicazione.
L'accesso civico semplice è la richiesta di documenti, informazioni o dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati dall'Amministrazione sul portale istituzionale in base alla normativa vigente e dei quali è stata omessa la pubblicazione.
Qualora si accerti l'omessa pubblicazione dei dati, dei documenti o delle informazioni oggetto di richiesta di accesso civico semplice, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adotta un provvedimento espresso e motivato e chiede al Responsabile competente per materia di provvedere tempestivamente alla pubblicazione dovuta nell'apposita sezione del portale istituzionale. Al richiedente è data comunicazione del provvedimento emesso e del collegamento ipertestuale alla pubblicazione effettuata.
In caso di infondatezza della richiesta di accesso civico semplice, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assume il relativo provvedimento e ne da comunicazione al richiedente e contestualmente al Responsabile competente, indicando il collegamento ipertestuale alla pubblicazione.
Requisiti
L'esercizio dell'accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa.
L'esercizio dell'accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa.
La richiesta di accesso civico semplice deve indicare i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
L'Amministrazione non è tenuta a rispondere al richiedente che proponga una richiesta di accesso civico identico o sostanzialmente coincidente ad altra già integralmente soddisfatta.
Ove pervenga una richiesta avente ad oggetto documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente da altra amministrazione che sia individuabile in base alla richiesta, la struttura ricevente la trasmette immediatamente all'amministrazione competente dandone comunicazione all'interessato, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente.
La richiesta di accesso civico semplice può essere rivolta direttamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Documentazione Necessaria
- Modulo richiesta accesso civico semplice
- Copia del documento d'identità del richiedente
Costo
Nessuno
Nessuno
Normativa
Regolamento in materia di accesso
Regolamento in materia di accesso
D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC con indicazioni operative per definizione di esclusioni e limiti all'accesso civico
L. n. 241/1990
L. n. 190/2012
D.P.R. n. 184/2006
Tempistica
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Ove la richiesta risulti irregolare, incompleta, non consenta l'individuazione di quanto richiesto o l'identificazione del richiedente, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, chiedendo gli elementi necessari per la regolarizzazione della richiesta. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.
Modulo richiesta accesso civico semplice
Regolamento in materia di accesso