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Richiesta accesso civico generalizzato

Ultima modifica 11 luglio 2022

 
Descrizione Procedimento
L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Oggetto dell'accesso civico generalizzato sono i dati e i documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi delle norme sulla trasparenza, fatti salvi le esclusioni e i limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. L'Amministrazione non è tenuta a eleborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso a informazioni non contenute in documenti esistenti al momento della richiesta.
Quando, a seguito di richiesta di accesso civico generalizzato, il responsabile del procedimento rilevi in capo al richiedente un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, si applicano le norme in materia di accesso documentale, dandone conto nella motivazione del provvedimento.
In caso di accoglimento della richiesta, il responsabile del procedimento assume provvedimento espresso e motivato che trasmette tempestivamente all'indirizzo indicato dal richiedente contestualmente all'invio dei dati o dei documenti richiesti. Qualora la richiesta venisse accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il responsabile del procedimento comunica anche al controintessato il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente i dati o i documenti non prima di quindici giorni dalla ricezione da parte del controinteressato della comunicazione del provvedimento.
In caso di non accoglimento, totale o parziale, della richiesta o di differimento, il responsabile del procedimento emette espresso provvedimento, motivandolo con riferimento alle esclusioni e ai limiti stabiliti dalle norme ed in conformità con le linee guida ANAC. Il provvedimento deve essere esaustivo in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti oggetto della richiesta. L'accesso civico generalizzato può essere limitato ad alcune parti del documento o ad alcuni dei dati richiesti, quando ciò sia rispettoso delle norme e delle linne guida ANAC. Il differimento può essere disposto solo quando l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi previsti dalle norme e tale pregiudizio abbia carattere transitorio. Nel provvedimento sono indicate le possibilità di tutela di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
Nei casi di non accoglimento, totale o parziale, o di differimento dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. Analogamente può comportarsi il controinteressato, nei casi di accoglimento, anche parziale, della richiesta di accesso civico generalizzato.
Se l'accesso è stato negato o differito per ragioni connesse alla tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza chiede parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni assegnati per la risposta al Garante.
Ferma restando la facoltà di presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  o di ricorrere in sede giurisdizionale, il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale, o di differimento dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine previsto, può presentare ricorso al Difensore Civico Regionale. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione. Analogamente può comportarsi il controinteressato, nei casi di accoglimento, anche parziale, della richiesta di accesso civico generalizzato.
Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico Regionale ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica al responsabile del procedimento. Se il responabile del procedimento non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico Regionale, l'accesso è consentito. Se l'accesso è stato negato o differito per ragioni connesse alla tutela della protezione dei dati personali, il Difensore Civico Regionale chiede parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Difensore Civico Regionale  è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni assegnati per la risposta al Garante.
 
Requisiti
L'esercizio dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tali diritti indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve individuare i dati o i documenti ai quali si richiede l'accesso o indicare gli elementi che ne consentano l'individuazione.
Non sono ammissibili richieste generiche o meramente esplorative ovvero interessanti un numero manifestamente irragionevole di documenti, la cui evasione possa determinare pregiudizio al buon funzionamento dell'Amministrazione.
L'Amministrazione non è tenuta a rispondere al richiedente che proponga una richiesta di accesso civico identica o sostanzialmente coincidente ad altra già integralmente soddisfatta.
 
Documentazione Necessaria
Modulo richiesta accesso civico generalizzato
Copia del documento d'identità del richiedente
 
Costo
La sola visione dei documenti è gratuita, così come la richiesta di trasmissione via mail dei files dei documenti richiesti.
Il rilascio di copie cartacee è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca stabiliti dalla Giunta:
€ 0,30 a facciata per A4 in b/n
€ 0,50 a facciata per A4 a colori
€ 0,80 a facciata per A3 in b/n
€ 1,00 a facciata per A3 a colori
oltre a
€ 5,00 per la ricerca di atti fino a 5 anni antecedenti la richiesta
€ 10,00 per la ricerca di atti con data oltre 5 anni dalla richiesta
Copie in grandi formati presso copisteria: € 10,00 oltre al costo di riproduzione copie.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Nei casi in cui sia esplicitamente richiesta la trasmissione della copia al recapito indicato dall’istante e ove non ostino motivi di natura tecnica ed organizzativa, il pagamento potrà avvenire oltre che tramite apposito conto corrente anche mediante sistemi elettronici.
Qualora la copia del documento sia richiesta per posta il Comune provvede all’invio degli atti richiesti previo accertamento dell’avvenuto versamento degli importi corrispondenti alla richiesta formulata, maggiorati delle spese postali.
E' vietato consegnare a terzi documenti conservati presso gli uffici comunali.
 
Normativa
Regolamento in materia di accesso
D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC con indicazioni operative per definizione di esclusioni e limiti all'accesso civico
L. n. 241/1990
L. n. 190/2012
D.P.R. n. 184/2006
 
Tempistica
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Ove la richiesta risulti irregolare, incompleta, non consenta l'individuazione di quanto richiesto o l'identificazione del richiedente, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente, chiedendo gli elementi necessari per la regolarizzazione della richiesta. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.
Il responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato, se individua soggetti controinteressati, da comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione  dei controintessati o alla scadenza del termine di dieci giorni sopraindicato.
Regolamento in materia di accesso
11-07-2022

Allegato formato pdf

RICHIESTA-RIESAME-richiedente
11-07-2022

Allegato formato doc

RICHIESTA-RIESAME-controinteressato
11-07-2022

Allegato formato doc

Modulo richiesta accesso civico generalizzato
11-07-2022

Allegato formato doc


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