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Convivenze di Fatto

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022, 12:52

 
La Legge 76/2016 articolo 1 comma 36 e seguenti ha regolamentato le convivenze di fatto.
 
Costituiscono una convivenza di fatto coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti, iscritte sul medesimo stato di famiglia ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
 
La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto è da rendersi all’ufficiale d’anagrafe su apposito modello, che dopo idonea istruttoria, registrerà la costituzione della convivenza stessa e a richiesta potrà rilasciare agli interessati certificazione anagrafica.
 
La Convivenza di fatto può cessare:
  • per accordo delle parti;
  • per recesso di una delle parti;
  • per cessazione della coabitazione;
  • per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona;
  • per morte di uno dei contraenti.

Al pari della dichiarazione di costituzione della convivenza, la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto è da rendersi per i primi due casi su apposito modello all’ufficiale d’Anagrafe che registrerà la cessazione della stessa.


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