Convivenze di Fatto
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022, 12:52
La Legge 76/2016 articolo 1 comma 36 e seguenti ha regolamentato le convivenze di fatto.
Costituiscono una convivenza di fatto coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti, iscritte sul medesimo stato di famiglia ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto è da rendersi all’ufficiale d’anagrafe su apposito modello, che dopo idonea istruttoria, registrerà la costituzione della convivenza stessa e a richiesta potrà rilasciare agli interessati certificazione anagrafica.
La Convivenza di fatto può cessare:
- per accordo delle parti;
- per recesso di una delle parti;
- per cessazione della coabitazione;
- per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona;
- per morte di uno dei contraenti.
Al pari della dichiarazione di costituzione della convivenza, la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto è da rendersi per i primi due casi su apposito modello all’ufficiale d’Anagrafe che registrerà la cessazione della stessa.