Autentica di firma su atto di vendita dei veicoli (passaggio di proprietà)
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022, 11:07
Possono procedere all'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni relative all'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi i notai, gli Uffici Provinciali dell'ACI, le Delegazioni degli Automobile Club, i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, gli Studi di consulenza automobilistica abilitati e i funzionari incaricati dal Sindaco nei Comuni.
L’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e la firma da autenticare è solo quella del venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino, l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione. In caso di certificato di proprietà dematerializzato, occorre richiedere, all’Ufficio Provinciale, la stampa di copia cartacea del certificato stesso: in mancanza non è possibile procedere.
Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all’ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo, e si dovrà pagare la relativa imposta (per informazioni relative all’entità delle imposte o comunque a casi particolari, occorre di rivolgersi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o dell'Automobile Club d’Italia (ACI)
Si ricorda che i funzionari incaricati dal Sindaco non sono competenti ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
Si ricorda che i funzionari incaricati dal Sindaco non sono competenti ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
Per ottenere l’autentica, occorre che i venditori si rivolgano allo sportello, negli orari di apertura al pubblico muniti di:
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certificato di proprietà del veicolo già compilato (ma non firmato);
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documento di riconoscimento valido;
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marca da bollo da €. 16,00;