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Apertura, variazioni, subingresso e cessazione grandi strutture di vendita

Ultima modifica 19 settembre 2023

 
Descrizione Procedimento
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale.
Nel territorio comunale di Osnago sono considerate grandi strutture di vendita quelle la cui superficie di vendita (area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili) supera i 1500 metri quadrati.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Ai sensi del paragrafo 1, comma 5, della D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054, la superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione.
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che vengano richieste ed ottenute, in conformità alle norme vigenti, le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/98 (medie e grandi strutture di vendita), per l'intera ed effettiva superficie di vendita.
 
I procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita possono riguardare:
  • apertura nuovo esercizio
  • apertura per subingresso
  • trasferimento di sede
  • ampliamento superficie di vendita
  • variazione del settore merceologico
  • cessazione di attività.
La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite consentito, nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico di una grande struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una Conferenza di Servizi, indetta dal Comune, che si tiene in Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998.
Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultino pervenute alla Regione.
Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una grande struttura di vendita sono indicate nell'articolo 6 della Legge Regionale n. 6/2010 nonché nelle disposizioni attuative di riferimento.
L'apertura per subingresso, le variazioni concernenti la riduzione della superficie di vendita e la riduzione del settore merceologico nonché la cessazione dell'attività devono essere comunicate al Comune mediante l'utilizzo del Modello COM3.
 
Requisiti
  • disponibilità del locale in cui si intende esercitare l’attività
  • possesso dei requisiti morali per esercizio di commercio previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26.3.2010 e s.m.i.
  • non sussistenza a proprio carico di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della L. n.575/1965
  • (in caso di commercio di prodotti alimentari) possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26.3.2010 e s.m.i.
Se l´attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un´altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di s.p.a. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
 
Documentazione Necessaria
  • Modello COM.2 o COM.3
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 dove andrà essere indicato per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza e le operazioni che vi si svolgono
  • Copia documento d'identità di chi presenta l'istanza
In caso di esercizio di attività nel settore alimentare successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione prima di avviare l'attività o dopo aver variato o cessato l’attività sarà necessaria la presentazione di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con allegata copia del bollettino postale con il versamento dei diritti sanitari.
La documentazione va presentata in modalità telematica collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it e ricercando nell'apposita sezione lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Osnago.
L'utente deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e disporre di una firma digitale. Coloro che non dispongono della strumentazione necessaria per l'invio della documentazione nella modalità telematica, devono necessariamente appoggiarsi ad un intermediario (professionista di fiducia – associazioni di categoria), delegandolo mediante firma autografa di una procura, che sarà allegata alla S.C.I.A.
 
Costo
€ 32,00 per 2 marche da bollo da € 16,00 cad.: una per la domanda e una per l’autorizzazione
€ 35,00 di diritti sanitari da versare all’ASL di Lecco sul conto corrente postale n. 10222222
 
Normativa
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Deliberazione di Consiglio Regionale 2 ottobre 2006, n. VIII/215 e ss.mm.ii. - Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008
Deliberazione di Giunta Regionale 4 luglio 2007, n. VIII/5054 e e ss.mm.ii. – Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008.
Decreto Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 7 febbraio 2008, n. 970 - Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della D.G.R. n. VIII/5054
Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2008, n. VIII/7182 - Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d´Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni
Decreto Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 19 dicembre 2008, n. 15387 - Indicazioni operative relative alla valutazione della sostenibilità e di altri aspetti riguardanti le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui alle dd.gg.rr. n. 5054/2007 e n. 7182/2008.
 
Tempistica
Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita il procedimento può avere una durata massima di 150 giorni, purchè pervenga un’istanza completa e regolare.
Modello COM-2
11-07-2022

Allegato formato pdf

Modello COM-3
11-07-2022

Allegato formato pdf


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