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Abbattimento barriere architettoniche - Contributo regionale

Ultima modifica 12 luglio 2022

 
Descrizione Procedimento
Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza.
 
TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di "svantaggio" comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s' intende una pluralità d' interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).
 
TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche .
Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità .
Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989
Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
 
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
 
CHI PUO' ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il soggetto diversamente abile qualora provveda a proprie spese; altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (es: il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).

QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza , dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.
I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l'ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.
 
Normativa
Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
 
Domanda contributo per edifici costruiti ante 1989
12-07-2022

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Domanda contributo per edifici costruiti post 1989
12-07-2022

Allegato formato rtf


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