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Assessorato al bilancio, organizzazione, comunicazione

AUTOCERTIFICAZIONE

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 MODULI


Adempimenti degli obblighi militari ecc..

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Assenza di condanne penali ecc..

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Cittadinanza

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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

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Esistenza in vita

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Godimento dei diritti politici

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Morte

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Nascita

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Nascita del figlio

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Normativa antimafia


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Notorietà

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Situazione reddituale

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Stato civile

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Tassa raccolta rifiuti

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Titolo di studio ecc..

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 INFORMAZIONI


PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 2 della Legge 4-1-68, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.
La dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente le necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96.

 

LEGGE 127


NOVITA' BASSANINI
TER LEGGE N° 191

L'agibilità/abitabilità deve essere richiesta quando si è costruito un nuovo edificio oppure di è ristrutturato o modificato un edificio esistente. La richiesta va presentata con apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Tecnico. Alla domanda va allegata tutta la documentazione prevista dalla legge.
Dopo 45 giorni dalla presentazione della richiesta, in assenza di un provvedimento di sospensione da parte del Comune, l'agibilità/abitabilità si considera accordata. Nei 180 giorni successivi il Sindaco può disporre l'esecuzione di eventuali sopralluoghi per verifiche.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a
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