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PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi
dell'art. 2 della Legge 4-1-68, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.
La dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,
che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche
stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare
anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è
conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista
la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a
tutti gli effetti dell'autentica di copia.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o accertabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente
le necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini
della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
INFORMATIVA EX ART. 10
LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione
ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a
Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti
manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli
attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione
sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso
la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto
di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso
all'istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti
dall'art. 13 della Legge 675/96. |