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Assessorato al bilancio, organizzazione, comunicazione



 STATUTO



Titolo I

PRINCIPI

Art. 1 - Criteri e principi fondamentali

  1. Il Comune di Osnago esercita la propria autonomia, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto dello Statuto del comune, della Costituzione della Repubblica e dei principi generali dell’ordinamento dei comuni che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del comune.
  2. Adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
  3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione e cura, a tale fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei
  4. Interviene a sostegno della sicurezza sociale e tutela la persona, con particolare attenzione alle fasce più deboli della propria comunità, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato. Con spirito di solidarietà ed accoglienza sostiene l'inserimento nella popolazione locale degli immigrati e dei profughi e favorisce i rapporti con altre culture e presenze.
  5. Tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
  6. li Comune favorisce e sviluppa, pure attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri Enti Locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali.
  7. Nell'ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.

Art. 2 - Sede - stemma - gonfalone

  1. La sede del Comune è situata nel capoluogo. Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Osnago e, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 in data 10.9. 1982.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 4013 in data 10 settembre 1982. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 3 - Rapporti con le realtà sociali

  1. L'attività del Comune è improntata a criteri di apertura alle realtà socio-culturali locali ed alle organizzazioni del mondo produttivo favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione delle proprie attività nell'interesse della comunità amministrata.
  2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, per valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, per attuare una pacifica convivenza e per eliminare ogni forma di discriminazione.
  3. Nella prospettiva dell'integrazione europea il Comune promuove iniziative che consentano una maggiore conoscenza della normativa vigente in relazione all'Amministrazione degli Enti Locali inseriti in una realtà internazionale
  4. Il Comune impronta la propria azione nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini e valorizza la solidarietà sociale in collaborazione con le autonome iniziative dei cittadini e delle associazioni locali.

Titolo Il

ORGANI ED UFFICI

Art. 4 Gli organi di governo

  1. Il consiglio ed il sindaco sono gli organi elettivi del comune.
  2. La giunta è l'organo nominato dal sindaco secondo le norme vigenti.
  3. Essi svolgono i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
  4. Ai sensi dell'art. 67 del Dlgs 267/2000, i Consiglieri, Assessori e Sindaco del Comune possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazione di Consorzi e società di capitali a partecipazione maggioritaria o minoritaria del Comune.

Art. 5 - Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
  2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 6 - Il consiglio presidenza

  1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco.
  2. In caso di assenza e di impedimento del sindaco il consiglio è convocato e/o presieduto dal vicesindaco.
  3. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del vice-sindaco presiedono in ordine di anzianità gli assessori.

Art. 7 - Convalida dei consiglieri

  1. Nella prima adunanza successiva alla elezione il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti sulla base di una relazione del sindaco, sentiti i capigruppo Consiliari o il consigliere di ogni lista che ha ricevuto il maggior numero di voti, da depositarsi presso la segreteria del comune almeno 48 ore prima della riunione per il parere di legittimità del segretario.

Art. 8 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento in conformità ai seguenti principi:

  1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi concernenti persone per cui è stabilita la seduta segreta.
  2. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga modalità di
  3. votazione che richiedono lo scrutinio segreto. Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dai votanti.

  4. gli avvisi di convocazione devono pervenire con anticipo di almeno tre giorni liberi ed interi al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l’invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
  5. la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei componenti assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei componenti assegnati, escluso il Sindaco;
  6. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari e ai singoli consiglieri mediante deposito degli atti almeno 48 ore prima della riunione;
  7. il Sindaco ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Ogni rinvio deve essere motivato;
  8. è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.
  9. è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  10. la gestione delle risorse finanziarie del Consiglio è seguita da un funzionario comunale.

Art. 9 - Consiglieri

  1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni.
  2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
  3. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
  4. Per l'esercizio delle loro funzioni sono attribuiti ai consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 10 - Decadenza, surroga e supplenza dei consiglieri comunali

1. La mancata partecipazione del Consigliere Comunale a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza avere giusto motivo, dà luogo all’inizio del procedimento di decadenza del Consigliere. Il Sindaco provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 ed a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso il termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio ed il Consigliere è dichiarato decaduto nel caso in cui le cause giustificative non dovessero essere ritenute meritevoli di accoglimento. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria Comunale e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, co. 4 bis della L. 55/90, come modificata dall’art. 1 - L. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedi-mento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 2.

Art. 11 - Linee Programmatiche

  1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
  3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmati-ca, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
  4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs 77/95.
  5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 12 - Gruppi consigliari e commissioni speciali di indagine

  1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
  2. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni speciali di indagine sull’attività dell’Amministrazione per fini di controllo e di garanzie. La presidenza è attribuita dal consiglio comunale a consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed i poteri delle commissioni sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale
  3. Le Commissioni speciali di indagine possono accedere agli atti ed ai dati del Comune e degli enti dipendenti, nonché convocare e sentire il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, il revisore del Conto, gli amministratori e i dipendenti degli enti funzionalmen-te dipendenti dal Comune. Il controllo si esprime con una valutazione di legittimità e di merito con richiesta di riesame.

Art. 13 - Elezione della giunta

  1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori. Essa è nominata dal sindaco che provvede anche alla nomina del vicesindaco in seno alla stessa.
  2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere.
  3. Il sindaco comunica la nomina della giunta al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 14 - Funzionamento

  1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
  2. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni adottate.
  3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga
  4. diversamente.

Art. 15 - Funzioni

  1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
  2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del sindaco o dei funzionari dirigenti.

Art. 16 - Attività degli Assessori

  1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio.
  2. Forniscono al personale responsabile degli uffici e dei servizi dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo.

Art 17 - Il sindaco

  1. Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
  2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta fissandone l'ordine del giorno: coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del programma amministrativo ed al conseguimento degli scopi dell'ente. Sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti e dei servizi nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente.
  3. Nomina i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco, attribuisce agli assessori incarichi istruttori permanenti per gruppi di materie affini; può attribuire ai singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti.
  4. Indice i referendum comunali.
  5. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
  6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nel rispetto dei tempi e delle modalità dettate dalla legge, dallo Statuto e regolamenti comunali, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
  7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e regolamenti comunali.
  8. Risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri secondo le modalità disciplinate dal regolamento consigliare.
  9. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
  10. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del sindaco, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Art. 17 bis - Dimissione, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Art. 18 - Elezione del sindaco

  1. Il sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
  2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il cui status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 19 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, assume quali obiettivi il perseguimento dell'efficacia, dell'effi-cienza, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 20 - Il segretario ed i responsabili degli uffici o dei servizi

  1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Salvo quando il sindaco abbia nominato il Direttore Generale, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l’attività.
  2. I responsabili degli uffici o dei servizi, nell’ambito delle risorse e degli indirizzi loro assegnati, rispondono del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Agli stessi sono attribuiti tutti i compiti di gestione e di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.

Art. 21 - Il Direttore Generale

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri per la nomina del direttore generale, ricorrendone i presupposti di legge. In alternativa il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale, Le funzioni de[ direttore generale sono definite dalla legge e dai regolamenti del comune.

Art. 22 - Il personale

  1. Il personale del comune opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e persegue il raggiungimento degli obiettivi prospettati dagli organi politici.
  2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la responsabilizzazione, la formazione, l'aggiornamento dei di pendenti e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali.
  3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

Art. 23 - I responsabili del procedimento amministrativo

1. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 25 - Indirizzi regolamentari

  1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire. Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
  2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini,
  3. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
  4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  5. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il Regolamento individuerà ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, o prevista da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.

Art. 26 - Consulte comunali

  1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il comune costituisce le Consulte.
  2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
  3. Le Consulte eleggono al loro interno un Presidente che ne coordina i lavori, sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale.
  4. I capigruppo consiliari vi partecipano di diritto, mentre il Sindaco e gli Assessori previo accordo con il Presidente.

Art. 27 - Poteri delle Consulte Comunali

  1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
  • esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
  • esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
  • esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
  • chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
  1. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria, parere che comunque non sarà vincolante.

Art. 28 - Albo delle forme Associative

  1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'Albo delle forme associative.
  2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
  3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre forme associative dovranno avere sede in Osnago, oppure avere almeno 5 iscritti ivi residenti, assicurare la rappresentatività degli interessi dei cittadini e la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 29 - Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:

  • saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all'articolo precedente;
  • potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
  • potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

Art. 30 - Consultazione

  1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la Consultazione di cittadini.
  2. La Consultazione è rivolta a conoscere la volontà di cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

Art. 31 - Materia di consultazione

1. La Consultazione viene decisa dalla Giunta Comunale, prima di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione delle materie per le quali ritiene necessario conoscere la volontà dei cittadini.

2. La Giunta Comunale è tenuta ad effettuare la consultazione quando lo richiedano la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali o il 20% degli elettori del Comune.

Art. 32 - Forme di consultazione

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta Comunale, secondo le norme previste nel Regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Dovrà comunque essere assicurato che:

  • la conoscenza dell'indizione delle Consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
  • i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
  • il quesito posto sarà chiaro ed intelligibile;
  • le risposte dei cittadini potranno essere quantitativamente verificabili.

Art. 33 - Conseguenze della Consultazione

1. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la Consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

Art. 34 - Istanze - Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 35 - Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

2. L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa opposizione del timbro di arrivo.

3. L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Art. 36 - Referendum consultivo, propositivo e abrogativo.

  1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il Referendum consultivo, propositivo e abrogativo.
  2. Il referendum consultivo è indetto per consentire l’espressione del corpo elettorale di volontà e orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità;
  3. Il referendum propositivo è indetto per disporre l’inserimento nell’ordina-mento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.
  4. Il referendum abrogativo è indetto per abrogare, in tutto o in parte, norme o regolamenti comunali o atti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale
  5. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
  6. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.
  7. Non è ammesso referendum su deliberazioni o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) funzionamento del consiglio comunale e delle consulte:

d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

e) bilancio, tributi e tariffe.

8. E' obbligatorio lo svolgimento del Referendum prima di procedere alla costituzione di una Unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

Art. 37 - Richiesta di referendum

  1. Il referendum può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri o dal 20% degli elettori del Comune.
  2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene rivolta al Sindaco che indice il Referendum, da tenersi entro 3 mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Art. 38 - Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario dell'Ente, dal Giudice Conciliatore e dal Difensore Civico. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del Comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 39 - Indirizzi regolamentari

  1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal Regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
  2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
  3. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione attestata con l’apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
  4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
  5. Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
  6. Il voto favorevole al quesito, consultivo e propositivo, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio Comunale alla discussione e alla deliberazione in merito allo stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.
  7. Il voto favorevole al quesito abrogativo comporta l’annullamento delle norme o regolamenti comunali o atti di competenza del consiglio o della giunta comunale sottoposti a consultazione referendaria.

Titolo IV

SERVIZI E LORO MEZZI STRUMENTALI

Art. 40 - I servizi pubblici

  1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
  2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
  3. I regolamenti stabiliscono gli obiettivi, le modalità di costituzione di gestione e di organizzazione nelle varie forme previste dalla legge.

Art. 41 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio Comunale può deliberare l’adozione delle seguenti forme:

  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 42 - Principio di cooperazione

  1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune tra Comuni e tra Comune e Provincia, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43 - Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia anche tramite l’istituzione di uffici comuni ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi.
  2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 44 - Consorzi

  1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e tra Comune e Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale o per la gestione dei servizi sociali.
  2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
  3. Il Consiglio Comunale, unicamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Comuni e Provincia una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.

Art. 45 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di pi soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo quanto disposto dall’art. 27 della legge 142/90,

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo come deliberato dal Consiglio Comunale con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo V

CONTROLLI INTERNI

Art. 46 - Nomina del revisore

  1. Il revisore del conto è nominato dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale, e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
  2. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.
  3. li revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso da ruolo professionale o dagli altri dai quali è stato scelto, decade dalla carica.
  4. La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

Art. 47 - Sostituzione del revisore

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento.

Art. 48 - Svolgimento delle funzioni

  1. Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
  2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino e/o modifiche patrimoniali.
  3. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla relativa seduta consiliare.
  4. Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

Art. 49 - Retribuzione del revisore

1. L'incarico è retribuito applicando le tariffe professionali, commisurate alla dimensione dell'Ente.

Art. 50 - Difensore Civico

  1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
  2. All'ufficio Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche e nel campo della tutela dei diritti o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.
  3. Al Difensore civico si applicano le norme della ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Lo stesso non deve essere comunque dipendente dell’Amministrazione né deve coprire incarichi direttivi od esecutivi in partiti politici.
  4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri comunali assegnati in prima votazione e dalla metà più uno nelle successive, sulla base di una rosa di candidati risultante da consultazioni di associazioni e da indicazioni dei cittadini. Dura in carica quattro anni e comunque fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. Non può svolgere più di due mandati successivi.
  5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto della legge".
  6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. ha diritto di accedere a tutti gli atti d’ufficio e non può essergli opposto il segreto d’ufficio ai sensi ai sensi dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d’ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione.
  7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. la mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico inoltre è revocato di diritto dall’incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o l’incompatibilità.
  8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta. La relazione viene iscritta all’ordine del giorno del primo consiglio utile.
  9. Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue funzioni. L’ufficio del Difensore Civico deve essere accessibile al pubblico sia dal punto di vista della sede che da quello degli orari.
  10. Il Consiglio Comunale potrà deliberare una congrua indennità di carica.

Titolo VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 51 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi dei Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 52 - Regolamenti

1. li consiglio comunale, sentite le proposte della consulta, emana regolamenti

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dal lo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella formazione dei regolamenti vengono consultati i soggetti interessati.

Art. 53 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

  1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 Giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
  2. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54 - Norme transitorie e finali

1. il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

3. Non possono essere indetti Referendum prima dell'approvazione dell'apposito regolamento.

4. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dello stesso.