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| Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010) |
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La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"prevede all'art. 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Gli art. 3 e 6 della legge 136/2010 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche. La nuova disciplina è entrata in vigore dal 7 settembre 2010.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore o fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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| Bonifici e conti correnti dedicati |
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Per i movimenti finanziari deve essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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| Comunicazioni alla stazione appaltante |
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L'appaltatore o fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nonché comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
modulo di dichiarazione da compilare e trasmettere alla stazione appaltante.
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| Modalità di effettuazione dei bonifici |
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Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).
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| Clausola relative alla tracciabilità |
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La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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| Sanzioni |
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L'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della predetta legge.
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